A chi si rivolge
Il corso è rivolto a:
- lavoratori impiegati in aziende del settore ristorazione classificate a rischio basso ai sensi degli accordi sulla formazione
Argomenti e contenuti
- concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione
- organizzazione della prevenzione aziendale
- diritti e doveri dei soggetti della sicurezza sul lavoro
- organi di vigilanza, controllo e assistenza
- aggiornamenti normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro
- rischi specifici del settore ristorazione (tagli, ustioni, scivolamenti)
- utilizzo sicuro di attrezzature e utensili da cucina
- dispositivi di protezione individuale e segnaletica di sicurezza
- gestione delle emergenze e procedure di evacuazione.
Obiettivi
- Fornire conoscenze sui concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione.
- Illustrare diritti, doveri e responsabilità dei soggetti aziendali.
- Far conoscere l’organizzazione della prevenzione aziendale e gli organi di vigilanza.
- Informare sui rischi connessi alle mansioni e sulle relative misure di prevenzione e protezione.
Modalità e fruizione
E learning
Certificazione
Il corso può essere certificato esclusivamente dai soggetti formatori individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Questi soggetti sono suddivisi in tre categorie principali:
Soggetti istituzionali: comprendono Ministeri (come il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Regioni e Province autonome, INAIL, INL, Vigili del Fuoco, Università, ordini e collegi professionali, istituzioni scolastiche per il proprio personale, e alcune organizzazioni di volontariato per il proprio personale.
Soggetti accreditati: enti di formazione accreditati presso le Regioni o Province autonome secondo il sistema di accreditamento regionale, che abbiano almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione su salute e sicurezza sul lavoro. Per i corsi lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale.
Altri soggetti: includono fondi interprofessionali di settore (se statutariamente erogatori di formazione), organismi paritetici (come da art. 51 del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel relativo repertorio), e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anch’esse inserite nell’apposito elenco/repertorio nazionale.
Solo questi soggetti, se in possesso dei requisiti previsti, possono rilasciare attestati di formazione validi ai fini di legge. Gli attestati rilasciati da soggetti non qualificati o privi dei requisiti non sono validi.



