A chi si rivolge
Il corso si rivolge a tutti i datori di lavoro, anche quelli che non ricoprono il ruolo di RSPP, indipendentemente dalla dimensione dell'azienda e dal settore produttivo. Nello specifico, l'obbligo formativo si estende a:
Titolari di imprese individuali
Amministratori con deleghe operative
Legali rappresentanti che gestiscono direttamente personale e risorse aziendali
Per i datori di lavoro di imprese affidatarie che operano in cantieri temporanei o mobili è previsto anche il modulo integrativo di 6 ore.
Argomenti e contenuti
Il corso è strutturato in due moduli principali:
Modulo Giuridico-normativo:
- Il sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro
- Identificazione e ruolo del DDL - Obblighi e responsabilità del datore di lavoro
- Le sanzioni previste dalla normativa
- Il ruolo degli organi di vigilanza (ASL, INL, VVF, Inail)
Modulo Organizzativo-gestionale:
- Modelli di prevenzione e protezione
- Valutazione dei rischi
- Organizzazione della sicurezza aziendale
- Sorveglianza sanitaria
- Comunicazione interna
- Gestione delle emergenze
- Gestione del rischio interferenziale (DUVRI)
Obiettivi
Il corso ha l'obiettivo di fornire competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell'ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori. L'accordo sancisce un passaggio culturale: la prevenzione diventa responsabilità prima di tutto di chi dirige l'impresa, per diffondere una cultura della sicurezza autentica, in grado di orientare comportamenti, scelte e organizzazione del lavoro.
Modalità e fruizione
Courseware multimediale.
Certificazione
Il Corso di formazione per Datore di Lavoro (Accordo Stato Regioni 2025) può essere certificato esclusivamente dai soggetti formatori individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Questi soggetti sono suddivisi in tre categorie principali:
Soggetti istituzionali: comprendono Ministeri (come il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Regioni e Province autonome, INAIL, INL, Vigili del Fuoco, Università, ordini e collegi professionali, istituzioni scolastiche per il proprio personale, e alcune organizzazioni di volontariato per il proprio personale.
Soggetti accreditati: enti di formazione accreditati presso le Regioni o Province autonome secondo il sistema di accreditamento regionale, che abbiano almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione su salute e sicurezza sul lavoro. Per i corsi lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale.
Altri soggetti: includono fondi interprofessionali di settore (se statutariamente erogatori di formazione), organismi paritetici (come da art. 51 del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel relativo repertorio), e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anch’esse inserite nell’apposito elenco/repertorio nazionale.
Solo questi soggetti, se in possesso dei requisiti previsti, possono rilasciare attestati di formazione validi ai fini di legge. Gli attestati rilasciati da soggetti non qualificati o privi dei requisiti non sono validi.



