Argomenti e contenuti
Modulo generale
- Concetti di rischio, Danno, Prevenzione;Protezione
- Comportamento Sicuro
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, Articolo 20
- Organi di vigilianza, controllo e assistenza
Modulo specifico – rischio basso
- Rischi generali - GDO
- DPI, gestione emergenze
- Età, genere, provenienza
- Rischi specifici - addetto pescheria
Obiettivi
Il corso ha l'obiettivo di rendere il lavoratore consapevole dei rischi specifici del reparto di pesca e delle misure di prevenzione da adottare per operare in sicurezza. Al termine, il partecipante sarà in grado di:
- Individuare i principali pericoli legati alla lavorazione, esposizione e vendita di prodotti ittici e alle condizioni di lavoro in ambienti umidi e freddi.
- Applicare correttamente procedure di lavoro sicuro, igiene, sanificazione e movimentazione dei carichi, utilizzando in modo appropriato i DPI previsti.
- Collaborare alla gestione delle emergenze e contribuire al miglioramento continuo dei livelli di sicurezza nel reparto.
Modalità e fruizione
E-learning.
Certificazione
Il corso può essere certificato esclusivamente dai soggetti formatori individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Questi soggetti sono suddivisi in tre categorie principali:
Soggetti istituzionali: comprendono Ministeri (come il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Regioni e Province autonome, INAIL, INL, Vigili del Fuoco, Università, ordini e collegi professionali, istituzioni scolastiche per il proprio personale, e alcune organizzazioni di volontariato per il proprio personale.
Soggetti accreditati: enti di formazione accreditati presso le Regioni o Province autonome secondo il sistema di accreditamento regionale, che abbiano almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione su salute e sicurezza sul lavoro. Per i corsi lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale.
Altri soggetti: includono fondi interprofessionali di settore (se statutariamente erogatori di formazione), organismi paritetici (come da art. 51 del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel relativo repertorio), e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anch’esse inserite nell’apposito elenco/repertorio nazionale.
Solo questi soggetti, se in possesso dei requisiti previsti, possono rilasciare attestati di formazione validi ai fini di legge. Gli attestati rilasciati da soggetti non qualificati o privi dei requisiti non sono validi.



