Argomenti e contenuti
Il corso è suddiviso in due moduli formativi principali:
Modulo generale
- Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione.
- Organizzazione della prevenzione aziendale.
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali.
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Modulo specifico – rischio basso (addetto alle pulizie)
- Rischi legati all'attività di pulizia (chimico, biologico, scivolamento, ergonomico).
- Uso sicuro di prodotti detergenti e disinfettanti.
- Movimentazione manuale dei carichi e postura corretta.
- Segnaletica di sicurezza.
- Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e buone prassi operative.
- Procedura di emergenza, primo soccorso e antincendio.
Obiettivi
L'obiettivo del corso è garantire che il lavoratore addetto alle pulizie acquisisca consapevolezza dei rischi connessi alla propria mansione e delle misure preventive da adottare, al fine di operare in condizioni di sicurezza e tutelare la propria salute. Al termine del percorso, il partecipante sarà in grado di:
- Riconoscere i principali rischi presenti nell'ambiente di lavoro.
- Applicare correttamente le procedure di prevenzione e protezione.
- Utilizzare in modo appropriato i DPI ei prodotti chimici.
- Collaborare attivamente al mantenimento della sicurezza e alla gestione delle emergenze.
Modalità e fruizione
E-learning.
Certificazione
Il corso può essere certificato esclusivamente dai soggetti formatori individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Questi soggetti sono suddivisi in tre categorie principali:
Soggetti istituzionali: comprendono Ministeri (come il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Regioni e Province autonome, INAIL, INL, Vigili del Fuoco, Università, ordini e collegi professionali, istituzioni scolastiche per il proprio personale, e alcune organizzazioni di volontariato per il proprio personale.
Soggetti accreditati: enti di formazione accreditati presso le Regioni o Province autonome secondo il sistema di accreditamento regionale, che abbiano almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione su salute e sicurezza sul lavoro. Per i corsi lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale.
Altri soggetti: includono fondi interprofessionali di settore (se statutariamente erogatori di formazione), organismi paritetici (come da art. 51 del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel relativo repertorio), e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anch’esse inserite nell’apposito elenco/repertorio nazionale.
Solo questi soggetti, se in possesso dei requisiti previsti, possono rilasciare attestati di formazione validi ai fini di legge. Gli attestati rilasciati da soggetti non qualificati o privi dei requisiti non sono validi.



